FUNZIONE NORMATIVA

Funzioni normative del Comune

Descrizione

Art. 78
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' Ammessa l'iniziativa da parte di almeno 150 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 79
Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

Art. 80
Adeguamento delle fonti normative comunali
e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n.142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, fatti salvi i termini diversi previsti dalle leggi medesime.

Art. 81
Ordinanze

1. Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n.142.

Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità

2 Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

3 Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di leggi.

4 Le ordinanze cui ai commi 1 e 2 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

5 In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze di cui al comma 1 sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6 Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma quarto.

Art. 82
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge e secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 4 della legge n. 142/90.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora dottati. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Ufficio responsabile

Area Finanziaria-Socio-Scolastico-Culturale

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Pagina aggiornata il 19/01/2024