Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE
Capo I
Organizzazione territoriale
Art. 59
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale .
Capo II
Forme collaborative
Art. 60
Principio di cooperazione
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obbiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 61
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 62
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 63
Unione di Comuni
1. In attuazione del principio in cui al precedente articolo 50 e dei principi della legge riforma delle autonomie locali articoli 11 e 26 della legge 142/90, il Consiglio Comunale ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'unione di comuni con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività e con l'obbiettivo di addivenire alla fusione degli stessi.
Art. 64
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi di programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Quando sull'oggetto dell'accordo di programma vi sia competenza primaria o prevalente del Comune di San Giacomo delle Segnate compete al Sindaco l'iniziativa per la promozione e la formale approvazione del medesimo.
4. Quando l'opera, l'intervento o il programma da realizzare rientrino tra le materie attribuite alla competenza del Consiglio o della Giunta comunale prima della formale sottoscrizione o approvazione, il Sindaco dovrà acquisire preventivo atto di indirizzo dai predetti organi collegiali, se ciò non è contenuto in altro atto fondamentale già adottato.
5. A conclusione del procedimento, il Sindaco definisce e sottoscrive l'accordo raggiunto in conformità agli indirizzi espressi se necessari, dal Consiglio o dalla Giunta.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 65
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano. il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
5. L'Amministrazione istituisce commissioni nominate dal Consiglio Comunale per il raggiungimento dei fini richiamati al comma 1.
Capo I
Iniziativa politica e amministrativa
Art. 66
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono rappresentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni, in forma scritta, all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 67
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedano ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione delle risposte, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 68
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.67 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competenze deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 69
Proposte
1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponimenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponimenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 70
Libere forme associative
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati anche a livello territoriale e le istituzioni private, indicati d'ora in avanti come "libere forme associative"; ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione.
2. E' istituito presso il Comune l'albo delle libere forme associative, conservato ed aggiornato dalla Giunta. L'albo è pubblico; copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la sede comunale, per la consultazione.
3. Sono iscritte, a domanda, all'albo le forme associative che:
a) svolgono l'attività, almeno in parte e in modo non occasionale, nel territorio del Comune, ed in esso mantengono attiva una sede o un recapito;
b) perseguono fini di utilità sociale, di beneficenza e assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione di promozione o svolgimento di attività sportive, tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque fini di pubblico interesse;
c) svolgono un attività non in contrasto con le disposizioni di legge;
d) non abbiano fini di lucro.
4. La domanda di iscrizione è presentata alla Giunta; alla domanda deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo o, qualora non esistano uno statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, una dichiarazione resa dai promotori con le modalità da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso i terzi. Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse nella forma associativa.
5. Sono automaticamente iscritti all'albo i sindacati e le associazioni di categoria a carattere nazionale purché aventi rappresentanza sul territorio comunale.
6. L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione Comunale nell'attività, negli obiettivi e nell'organizzazione delle forme associative. I controlli della Giunta per la tutela dell'albo sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
7. Il Comune riconosce le forme associative iscritte all'albo quali suoi interlocutori, nei modi e nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento comunale.
8. Il Comune favorisce il coordinamento tra le forme associative iscritte all'albo. Il Consiglio Comunale determina le aree di interesse comune previsto dal regolamento.
9. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti all'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di parei espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 71
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione Comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione .
3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio Comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività. o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 72
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria - patrimoniale, tecnico - professionale, organizzativo ed informazione come previsto dal regolamento e nella piena osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241.
Art. 73
Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Referendum - Diritti di accesso
Art. 74
Referendum
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, alle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio o dalla Giunta.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco, su iniziativa del Consiglio Comunale assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il Segretario Comunale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione di quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà dei cittadini aventi diritto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato.
12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
Art. 75
Diritti di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 76
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali, e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n.241.
Art. 77
Difensore civico
1. Il Comune ricerca forme di collaborazione con altri Comuni per l'istituzione e l'utilizzo, in forma associata, dell'ufficio del difensore civico.
2. In assenza di istituzione e gestione in forma associata di tale ufficio il Comune si avvarrà del difensore civico della Regione Lombardia.