ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ELETTIVE

Ordinamento istituzionale

Descrizione

Art. 7
Dimissioni

1. Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza da un determinato ufficio spetta allo stesso soggetto che ha proceduto alla nomina.
2. Le dimissioni, con esclusione di quelle da consigliere comunale, devono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a comunicarle all'organo che ha proceduto alla relativa nomina nella prima seduta successiva.
3. Ove non altrimenti disposto, le dimissioni hanno efficacia dal momento della surroga, la quale deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 8
Prorogatio

1. Coloro che sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, allorchè sia trascorso il tempo prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori, e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalla normativa generale vigente al momento del verificarsi dell'accadimento. E' fatta salva ogni altra specifica disciplina stabilita dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.

Art. 9
Durata in carica degli Organi Collegiali

1. Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea. Chi surroga un membro che per qualche motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando sarebbe durato il suo predecessore.

Ufficio responsabile

Area Finanziaria-Socio-Scolastico-Culturale

Via Ugo Roncada 68, San Giacomo delle Segnate, Mantova, Lombardia, Italia

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Pagina aggiornata il 19/01/2024