ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Ordinamento uffici comunali

Descrizione

Titolo I
UFFICI E PERSONALE

Art. 33
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un' organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

e) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;

f) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;

g) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i responsabili di settore o servizio, del nucleo di valutazione . La valutazione del Segretario e del Direttore generale, se nominato, è fatta dal Sindaco;

h) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate

Art. 34
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi .

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini, adeguando conseguentemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 35
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione dei servizi del Comune si articola in unità operative che sono, di norma, aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, denominate settori, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o a staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 36
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile del settore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

 

Titolo II
PERSONALE DIRETTIVO
 

Art. 37
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 38
Compiti del Direttore Generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 39
Funzioni del Direttore Generale

1. Le funzioni del direttore generale sono definite e specificate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

e) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

f) presiede le commissioni di concorso per i posti di categoria "D" e per le selezioni per le progressioni interne verticali ed orizzontali.

Art. 40
Responsabili di settore

1. I responsabili di settore sono nominati dal Sindaco secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

4. Ai responsabili di settore sono attribuite, con riferimento ai servizi assegnati al settore di competenza, tutte le funzioni che la legge ed il regolamento di organizzazione demandano ai responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 51 - comma 3 bis della Legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dalla legge e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

Art. 41
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità .

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può inoltre provvedere, ai sensi dell'art.51, comma 5 della Legge 142/1990, alla copertura dei posti di responsabile di settore o di qualifiche di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.

 

Art. 42
Collaborazioni Esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione deve stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

Art. 43
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. 504/92.

 

Titolo III
IL SEGRETARIO COMUNALE


Art. 44
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

 

Art. 45
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi legalmente lo sostituisce.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale dell'Organo Regionale di Controllo o del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario Comunale esercita altresì le seguenti funzioni:

a) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settore e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

b) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili di settore;

c) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei settori.

Art. 46
Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.

2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

Titolo IV
SERVIZI

Art. 47
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presunto statuto.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dall'art.22, legge 142/90, comma 3, lettere a-b-c-d-e.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 48
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti

Art. 49
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 50
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina , altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendimento consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

6. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 51
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 52
Il Direttore

1. Il Direttore è nominato a seguito di espletamento di concorso pubblico oppure con le modalità previste dal presente statuto per l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 53
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 54
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti con specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 55
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

 

Titolo V
CONTROLLO INTERNO


Art. 56
Servizi di controllo interno

1. Ai sensi dell'art. 1 e seguenti del D.Lgs. 30.07.1999 n. 286 sono istituiti i seguenti servizi di controllo interno:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) controllo interno di gestione con il compito di verificare l'efficacia e l'economicità della gestione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione delle prestazioni degli incaricati dell'area delle posizioni organizzative;

d) valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo degli organi politici.

2. Le funzioni e le modalità di espletamento dei servizi di controllo interno sono disciplinate dall'apposita regolamentazione.

Art. 57
Controllo finanziario e contabile
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere al revisore specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 58
Revisore del conto
1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, nonché i parenti, i coniugi e gli affini del tesoriere e dei consiglieri comunali entro il IV grado.

3. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dagli albi professionali è causa di decadenza dall'ufficio di revisore del conto.

4. L'incarico di revisore non può essere conferito al difensore civico, a membri del Comitato Regionale di controllo e a dipendenti della Regione Lombardia.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

6. Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

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Pagina aggiornata il 19/01/2024