Descrizione

Capo I
Norme generali

Art. 10
Individuazione

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativo secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente.
4. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione del Comune, è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 11
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.
2. Per gli atti di nomina di componenti di commissioni o di rappresentanti del Consiglio Comunale, di norma si procederà con voto limitato a un solo nominativo e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purchè non inferiori a due. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni consiliari concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da essa svolta.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale. Quando si trova in uno dei casi di incompatibilità, il Segretario Comunale non partecipa alle sedute e viene sostituito in via temporanea da un componente dell'organo deliberante nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce, dal Segretario o da chi legittimamente lo sostituisce.

 

Il Consiglio Comunale
Art.12
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi , ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13
Programma di governo

1. Nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo la proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. Il programma di governo viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, nel cui atto deliberativo di approvazione sono espressamente dichiarate coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene due volte nel corso del mandato e precisamente: la prima entro 24 mesi dalla data di insediamento e la seconda al termine del mandato amministrativo e comunque non oltre la data di convocazione dei comizi elettorali. Sarà compito del Sindaco e degli Assessori presentare al Consiglio relazione di illustrazione del programma svolto e delle azioni che si intendono porre in essere sino alla scadenza del mandato.
5. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare o modificare , nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14
Sessioni, convocazioni, presidenza

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza..
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti allo Statuto, al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.
3. La convocazione del Consiglio, la definizione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e la presidenza delle sedute sono di competenza del Sindaco.
4. In caso di richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. Qualora nessuno degli Assessori abbia la qualifica di Consigliere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Consigliere anziano.
6. Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di dimissioni decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Consigliere Anziano.
7. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 15
Prima adunanza del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione ed è presieduta dal Sindaco medesimo.
2. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 D.P.R. 16 maggio 1960 n.570.
3. Il Sindaco neo-eletto nella prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale, dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione, comunica i nominativi degli assessori e del vice-Sindaco.

Art. 16
Stato giuridico, diritti e doveri dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono.
3. Il Consigliere anziano viene individuato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1 - comma 2 ter della legge 25 marzo 1993 n. 81. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
5. La mancata partecipazione dei consiglieri a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale ovvero a sei sedute nel corso dell'anno solare non giustificate da gravi e comprovati motivi di salute, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale invio di avviso all'interessato che può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
7. La decadenza dalla carica di consigliere per una delle cause previste dalla legge o dal presente Statuto, è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
8. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze secondo le modalità disciplinate dall'apposito regolamento del Consiglio Comunale.
9. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
10. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento.
11. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge, nonchè all'uso delle informazioni di cui è venuto in possesso in forza della carica di consigliere, nei limiti e nel rispetto della legge 675/1996.
12. Per il computo dei quorum per il funzionamento del Consiglio Comunale previsti dalla normativa vigente , si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
13. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
14. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale è trasmesso ai capogruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio. I testi delle deliberazioni, completi di tutta la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale, sono a disposizione per la visione e consultazione da parte dei consiglieri.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti.
2. A tal fine, entro 10 giorni dalla convalida degli eletti, i consiglieri devono comunicare a quale gruppo appartengono e, congiuntamente per ogni gruppo, il nome del consigliere che svolge le funzioni di capogruppo e di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 18
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari o rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni volta questi lo chiedano.

Art. 19
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a. la nomina del presidente della commissione;

b. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c. forme per l'esternazione dei pareri , in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 20
Attività ispettiva e di controllo dei consiglieri (art.19 legge 25.3.1983 nr.81)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo possono essere inoltrate al Sindaco per chiedere ispezioni e verifiche su fatti e circostanze di particolare gravità. Esse sono presentate per iscritto da uno o più consiglieri. Il Consigliere nel presentarle può chiedere che siano trattate in Consiglio Comunale e/o data risposta scritta. La risposta a tali atti deve essere data entro 30 gg. dalla loro presentazione o con l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Comunale o con lettera del Sindaco o degli assessori dallo stesso delegati.

Capo II°
La Giunta Comunale


Art. 21
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed. impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

 

Art. 22
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori determinato dal Sindaco, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, tra un minimo di due ed un massimo di quattro.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23
Nomina e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui al precedente comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, genitore adottivo e adottati.
4. Gli assessori, nei casi di revoca o di dimissioni singole, cessano dalla carica dal momento dell'acquisizione al protocollo del relativo provvedimento.
5. Salvi i casi di revoca e dimissioni singole, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri membri.

 

Art. 24
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Con la stessa modalità del comma 4 del presente articolo, il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4°e 5° possono essere modificate dal Sindaco, con provvedimento motivato.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, le eventuali sostituzioni degli assessori.

Art. 25
Competenze

l. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generaliespressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.

e) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.

f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

g) autorizza il Sindaco a nominare un direttore generale o a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

h) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobiliari;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

j) provvede all'individuazione dei soggetti a cui conferire incarichi di assistenza legale, di consulenza professionale e tecnica, nel rispetto delle vigenti normative;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

l) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale se nominato;

m) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

n) approva il P.E.G. ;

o) approva, con funzioni di controllo, i verbali dei concorsi proclamandone i candidati dichiarati idonei;

p) provvede all'individuazione dei soggetti destinatari di contributi e benefici economici, sulla base dei criteri e secondo le modalità dell'apposita regolamentazione;

q) autorizza il Comune ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, compresi i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Art. 26
Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce.
2. La giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Art. 27
Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia

1.La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco. In questi casi si provvede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco svolte dal vicesindaco.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione si sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

Capo III
Il Sindaco

Art. 28
Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

1. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 29
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, fatte salve le competenze del direttore, se nominato, e dei responsabili dei servizi, nonchè l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, previa acquisizione, se necessaria, di atto di indirizzo della Giunta o del Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze previste dalla legge quali contingibili ed urgenti e quelle da assumere in qualità di Ufficiale di Governo;

e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di sua competenza;

i) rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa ed in generale adotta tutti gli atti affidatigli dalla legge quale Ufficiale di polizia giudiziaria ed autorità locale di pubblica sicurezza;

j) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei casi di emergenza o particolare gravità di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;

k) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;

l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa deliberazione della Giunta Comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

m) stipula, in rappresentanza dell'Ente, le convenzioni con altri Comuni e la Provincia ai sensi dell'art. 24 della L. n. 142/90;

n) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco;

o) nomina, designa e revoca sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco può altresì conferire delega ai consiglieri comunali nei limiti e con le modalità di cui all'art. 38 comma 6 della legge n. 142/90;

Art. 30
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi urgenti dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni ;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,servizi, aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, e lo preside ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro venti giorni.;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art.32
Vice Sindaco

l. Il Vice Sindaco è l'assessore nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le funzioni dello stesso in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi.

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Pagina aggiornata il 19/01/2024